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Costi calcolati onestamente

Ordina gamberetti dall'UE alla Svizzera

Risposta breve: Un ordine dall'UE costa più del prezzo di negozio. A ciò si aggiungono le tasse di importazione, eventualmente i dazi doganali e le spese di sdoganamento a carico del trasportatore. Non è possibile fornire un totale affidabile: dipende dal valore della merce, dal peso, dal trasportatore e dall'assoggettamento fiscale del venditore in Svizzera.

Imposta all'importazione, dazi doganali, spese del trasportatore e normativa veterinaria, distinti chiaramente e documentati con fonti ufficiali.

Questa pagina distingue quattro elementi spesso confusi tra loro: Imposta all'importazione, Dazi doganali, Tariffa del corriere e normativa veterinaria. Solo le prime due sono tasse governative.

1. Imposta all'importazione

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini scrive: «L'imposta sul valore aggiunto (IVA) ammonta all'8,1 % della base imponibile. Per determinate merci si applica l'aliquota ridotta del 2,6 %.» Le aliquote sono in vigore dal 1 gennaio 2024.

L'aliquota ridotta non si applica agli animali acquatici ornamentali. La direttiva BAZG 69-04 «Aliquote fiscali», stato al 1 maggio 2026, elenca per l'aliquota ridotta bestiame, pollame e «pesci delle specie destinate al consumo alimentare» e cita espressamente per l'aliquota normale «cani, gatti, Pesci ornamentali, uccelli ornamentali o animali da zoo».

Una limitazione che sveliamo. La direttiva nomina letteralmente i pesci ornamentali. I gamberetti nani, cioè gli invertebrati acquatici ornamentali, non vi compaiono letteralmente. Il fatto che ad essi si applichi l'aliquota normale risulta dal fatto che non si tratta né di bestiame, né di pollame, né di pesci commestibili. Questa è una derivazione ovvia, non una citazione. Solo le informazioni di BAZG o ESTV saranno vincolanti.

L’imposta non viene riscossa solo sul valore dei beni. L'ufficio postale lo formula in modo tale che l'imposta si applichi al valore della merce comprese le spese di spedizione e i servizi.

2. La regola dei 5 franchi e perché i 150 franchi non si applicano qui

Il BAZG scrive: «Per ragioni di economia amministrativa, gli importi d'imposta fino a 5 franchi svizzeri non vengono riscossi.» La base giuridica è l'importazione esente da imposta in caso di importo esiguo ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a MWSTG.

Lo stesso BAZG lo converte in una base di valutazione: fino a 62 franchi con l'aliquota dell'8,1 per cento e fino a 193 franchi con l'aliquota del 2,6 per cento non viene riscossa l'imposta. Per i dazi doganali esiste una soglia separata e parallela di 5 franchi.

La confusione più comune. La spesso citata franchigia di 150 franchi vale solo per le merci portate personalmente con sé all'ingresso, non per i pacchi. Il BAZG lo afferma espressamente: «Per le merci ordinate all'estero (ad esempio su Internet) e consegnate per posta o corriere valgono altre disposizioni.» La riduzione da 300 a 150 franchi dal 1 gennaio 2025 riguarda il traffico turistico, non gli invii postali.

3. Dazi doganali

Lo BAZG: "I dazi doganali si basano solitamente sul peso lordo (compreso l'imballaggio) e sono spesso inferiori a 1 franchi svizzeri per kg."

Nella tariffa generale svizzera, valida dal 1 marzo 2025, i pesci ornamentali vivi d'acqua dolce con numero 0301.1100 hanno un'aliquota di 1.60 franchi per 100 chilogrammi lordi. Per i crostacei vivi alla voce 0306 è indicato 0.00.

Quello che non rivendichiamo. Non conosciamo alcuna conferma ufficialesulla voce tariffaria in cui classificare esattamente Neocaridina. Inoltre la tariffa generale non è la tariffa d'uso: per l'imposizione effettiva fa fede Tares, che non abbiamo consultato perché richiede l'accesso. Soltanto il BAZG fornisce informazioni tariffarie vincolanti. Per questo non indichiamo un importo di dazio per i gamberetti.

4. La tassa di sdoganamento non è una tassa doganale

Lo BAZG chiarisce: “Il trasportatore addebita i costi di sdoganamento per il suo sforzo” e queste tasse “variano a seconda della compagnia”. Lo BAZG non ha alcuna influenza su questo.

La Posta Svizzera indica nella propria pagina dei prezzi, stato al 16 marzo 2023:

Servizio postalePrezzo secondo la Posta, IVA esclusa
Tassa di base per lo sdoganamento, spedizione dai paesi dell'UECHF 13.00
Tassa di base per lo sdoganamento, altri paesiCHF 16.00
Supplemento sul valore della merce3 per cento
Importo massimo per lo sdoganamentoCHF 70.00
Esame veterinario di frontieraCHF 50.00
Ispezione, chiarimento del valore, stoccaggioCHF 20.00

Due aspetti spesso trascurati: i prezzi sono indicati IVA esclusa . Inoltre il costo viene addebitato anche quando imposte e dazi non vengono riscossi grazie alla regola dei 5 franchi, a condizione che la spedizione venga sdoganata.

5. Chi deve la tassa e l'eccezione più importante

In linea di principio è responsabile l’importatore e nel caso di una spedizione d’acquisto è il destinatario in Svizzera e non il mittente estero. Ciò è affermato nella linea guida BAZG 69-01, edizione 10/25.

L'eccezione è praticamente decisiva. L'ESTV: un venditore estero per corrispondenza diventa soggetto all'IVA in Svizzera se realizza «almeno 100 000 franchi di fatturato annuo da piccoli invii». Se è registrato, deve pagare l'imposta svizzera ed è considerato importatore. Lo stesso ordine può quindi essere fatturato in modo molto diverso a seconda del venditore: talvolta l'imposta è nel prezzo del negozio, talvolta arriva una fattura insieme al pacco. La regola è in vigore dal 1 gennaio 2019.

6. Il lato veterinario e un malinteso comune

Si legge spesso che gli animali d'acquario non hanno bisogno di documenti perché sono animali domestici. Ciò non si applica ad un ordine.

L'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e gli affari veterinari definisce: "Gli animali da compagnia sono animali che accompagnano il loro proprietario durante gli spostamenti o i viaggi. Devono essere stati presi e tenuti personalmente dal proprietario prima dell'ingresso nel Paese".

Un animale spedito tramite pacco non accompagna nessuno in viaggio e non è stato precedentemente trattenuto personalmente. L’agevolazione “senza permesso e senza certificato sanitario” non è quindi rilevante. Per il commercio con l'UE, lo BLV menziona il quadro dell'accordo veterinario, la notifica tramite il sistema TRACES e i regolamenti UE 2016/429, 2020/990 e 2020/2236 per gli animali acquatici.

Due punti aperti che non siamo riusciti a chiarire. Primo: sulle pagine BLV non è detto se per gli animali acquatici ornamentali che entrano in un acquario privato sia necessario un certificato o se si applichi un'eccezione. In secondo luogo: non è chiaro se sia necessario un permesso di pesca per una specie esotica come Neocaridina; BAFU sarebbe responsabile. Chi ordina dall’UE dovrebbe chiarirlo in anticipo con l’autorità esecutiva cantonale. Non affermiamo né che sia necessario né che sia superfluo.

Cosa vuoi sapere prima di effettuare un ordine UE

  1. Il venditore è soggetto a imposta in Svizzera? Di solito è nelle note legali o nelle condizioni di spedizione. In tal caso l'imposta è inclusa nel prezzo e non viene rilasciata alcuna fattura.
  2. Quale trasportatore? Le tariffe di sdoganamento variano in modo significativo a seconda dell'azienda.
  3. Da quanto tempo l'animale è in movimento? Il confine richiede tempo e con gli animali vivi il tempo è il fattore critico.
  4. Cosa succede se gli animali arrivano morti? La promessa del venditore è di scarsa utilità se deve essere fatta valere all'estero.

Non lo diciamo per denigrare un'importazione. Ci sono buoni motivi per ordinare dall'UE. Ma non esiste una buona ragione per non conoscere in anticipo i costi e la perdita di tempo.

Fonti

Tutte le pagine sono state consultate l'11 settembre 2026. Questa pagina non costituisce consulenza legale o fiscale. Sono vincolanti le indicazioni di BAZG, ESTV, BLV e dell'autorità cantonale competente.

  • BAZG, ricezione di lettere e pacchi: bazg.admin.ch
  • BAZG, linee guida aliquote fiscali 69-04, stato 1.5.2026: PDF
  • BAZG, linea guida 69-02 esenzioni fiscali, status 1.5.2026: PDF
  • BAZG, Direttiva 69-01 Importatore, Edizione 10/25: PDF
  • BAZG, franchigia di 150 franchi all'ingresso: bazg.admin.ch
  • BAZG, costi di sdoganamento e tracciabilità del pacco: bazg.admin.ch
  • BAZG, tariffa generale svizzera, valida da 1.3.2025: PDF
  • ESTV, aliquote IVA svizzere: estv.admin.ch
  • ESTV, vendita per corrispondenza e tassazione delle piattaforme: estv.admin.ch
  • BLV, organizzazione del viaggio con animali domestici: blv.admin.ch
  • BLV, importazione di animali e prodotti animali dall'UE: blv.admin.ch
  • La Posta, prezzi per lo sdoganamento all'importazione, stato al 16.3.2023: post.ch

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